Per quanto concerne la sorveglianza dei lavoratori, l’art. 26 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente la legge sul lavoro (OLL 3, RS 822.113) prevede che non è ammessa l’applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. Il cpv. 2 del medesimo disposto sancisce che i sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei lavoratori.