cui all’art. 179quater cpv. 1 CP. Anche su questo punto, pertanto, gli appelli di AP 1 e di IM 1, devono essere respinti. 8. Nel loro gravame, AP 1 e IM 1 sostengono anche che il loro agire era lecito ai sensi dell’art. 14 CP ritenuto che l’installazione dell’impianto di videosorveglianza era ammessa dalla legislazione in materia del diritto del lavoro e in particolare dall’art. 26 dell’Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (in seguito OLL 3). Pertanto, a detta degli appellanti, in assenza di una ripresa illecita ai sensi dell’art. 179quater cpv. 1 CP, non è possibile ritenere realizzato il reato di cui al cpv. 3 del medesimo disposto.