Quanto sostenuto dagli appellanti, ovvero di avere agito allo scopo, mai mutato nel tempo, di individuare eventuali ladri è tutt’al più rilevante per determinare la loro consapevolezza di non agire illecitamente ciò che potrebbe eventualmente configurare un errore sull’illiceità giusta l’art. 21 CP. La giurisprudenza del TF ha tuttavia già avuto modo di decidere che, in applicazione della Verschuldenstheorie, al concetto di dolo sono riconducibili unicamente la consapevolezza e la volontà riferite agli elementi oggettivi della fattispecie e non la coscienza di agire in modo illecito o di essere punibili (STF del 1° giugno 2011, 6B_1031/2010 consid. 2.4.1; DTF 107 IV 205 consid.