L’assenza di dolo, continuano, è d’alta parte confermata dall’accertamento pretorile secondo cui le registrazioni dell’accusatore privato e di P. sono state scoperte casualmente. Inoltre, concludono, il fatto che essi hanno saputo solo in un secondo tempo di avere ripreso ACPR 1 in atteggiamenti imbarazzanti, rappresenta al massimo un dolo successivo (dolus subsequens), non sufficiente per realizzare dal profilo soggettivo il reato in esame (motivazione d’appello di AP 1 e IM 1, pag. 14, cfr. anche pag. 4 e pag. 6). 7.3. A ben vedere, per ammettere che AP 1 e IM 1 hanno realizzato dal profilo soggettivo il reato di cui all’179quater cpv.