Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che a torto gli insorgenti si appellano alla violazione del principio in dubio pro reo. Come visto, infatti, il principio è disatteso solo nell’ipotesi in cui il giudice, dopo un accurato esame delle prove, avrebbe dovuto nutrire insopprimibili dubbi quanto all’adempimento di un elemento di fatto, dubbi che, in concreto, viste le considerazioni che procedono, non sussistono. Anche su questo punto, gli appelli di IM 1 e di AP 1 devono, pertanto, essere disattesi. 7. Continuando nel loro esposto, gli appellanti sostengono di non avere commesso intenzionalmente il reato di base, ovvero il reato di cui all’art. 179quater cpv. 1 CP. 7.1.