L’art. 179quater cpv. 1 CP punisce chiunque osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata di una persona, “senza l’assenso di quest’ultima”. Questa formulazione mette in evidenza come il reato si realizza unicamente nell’ipotesi in cui la persona osservata non ha dato il suo consenso alla presa d’immagini che la concerne (Hurtado Pozo, op. cit., § 83 n. 2266; Corboz, op. cit., ad art. 179quater n. 17; Donatsch, op. cit., pag. 394). Per sussistere il consenso deve essere espresso esplicitamente o per atti concludenti.