A mente degli appellanti, pertanto, il fatto che egli è stato ripreso - “una sola volta e per pochissimo tempo” - con una ragazza nel locale __________, è da ricondurre al fatto che “in taluni casi ci si può anche dimenticare, nella routine lavorativa, di un sistema di sorveglianza”. Continuando nel loro esposto, gli insorgenti asseverano che il primo giudice, confrontato con versioni contrastanti, “avrebbe dovuto propendere per le tesi sostenute dagli accusati che sono concordi con quelle di altri due testi” e che le dichiarazioni del ACPR 1 sono, per contro, “isolate e viziate dal rancore che costui ancora nutre nei confronti dei ricorrenti” (motivazione