Del tutto ininfluente è anche la circostanza sottolineata dagli appellanti, secondo cui il locale era utilizzato principalmente da loro e non unicamente da ACPR 1. Dal momento che lo stesso accusatore privato, come visto, era non solo autorizzato ad accedere al locale, ma vi era addirittura tenuto per il disbrigo delle proprie mansioni, egli poteva infatti partire dal presupposto che, al suo interno, non fosse sottoposto a videosorveglianza e ciò, evidentemente, indipendentemente dal fatto che pure gli appellanti utilizzavano quell’ufficio. Volendo seguire la tesi ricorsuale basterebbe che un datore di lavoro utilizzi