, ad art. 179quater n. 9) o quando egli è mosso da meri intenti “voyeuristici”. Supera, ad esempio, la citata barriera giuridico-morale e commette il reato di cui all’art. 179quater cpv. 1 CP anche il datore di lavoro che osserva con un apparecchio da presa i propri dipendenti senza che ciò sia necessario per coordinare particolari processi aziendali (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, BT Art. 173-186 StGB, Berna 1984, ad art. 179quater n. 16).