Secondo tale formulazione, frutto di un compromesso tra le due camere durante i lavori parlamentari, l’autore non si rende colpevole del reato se il fatto era osservabile “senz’altro”, ovvero se egli per prendere conoscenza del fatto non ha dovuto superare delle barriere fisiche (per es. abbattere una porta, forzare un cassetto o arrampicarsi su una parete) o giuridico-morali (per es. violare il domicilio di una persona o il segreto nella corrispondenza o agire per “voyeurismo”). Per barriera giuridico-morale s’intende, in generale, un supposto, ma fisicamente non percettibile limite che, secondo il buon senso e il buon costume, non deve essere superato senza il