, ad art. 179quater n. 7). Essa contempla, pertanto, tutti quei fatti attinenti alla vita personale che una persona intende condividere con pochi intimi o con i famigliari (DTF 118 IV 41 consid. 4). Giusta l’art. 179quater cpv. 1 CP, per beneficiare della protezione penale, i fatti rientranti nella sfera privata devono essere “non osservabili senz’altro da ognuno”.