1 CP protegge, innanzitutto, i fatti rientranti nella sfera segreta di una persona. La nozione “sfera segreta” si riallaccia alla nozione di “segreto” ai sensi dell’art. 321 CP e contempla quei fatti conosciuti da una cerchia ristretta di persone (“relativamente sconosciuti”), non accessibili a chiunque desideri conoscerli e per i quali esiste un interesse legittimo a mantenerli confidenziali. A titolo d’esempio, il TF cita i fatti della sfera strettamente personale, i conflitti famigliari, i comportamenti sessuali, le sofferenze fisiche (DTF 118 IV 41 consid. 4a). La letteratura menziona anche la nudità, gli atti rituali di una persona o i documenti aventi carattere segreto (cfr.