Per “fatto” ai sensi del cpv. 1 s’intende tutto ciò che esiste e può essere osservato, vale a dire, in particolare, l’apparenza fisica o il comportamento di una persona, oggetti, scritti, foto o documenti. Non è necessario che il fatto sia compromettente o che la sua rivelazione esponga la vittima a danno o a torto morale (cfr. DTF 118 IV 41 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, ad art. 179quater n. 4). L’art. 179quater cpv. 1 CP protegge, innanzitutto, i fatti rientranti nella sfera segreta di una persona.