azionisti o su cui, tutt’al più, “vi era un compossesso principalmente esercitato dagli appellanti che vi potevano entrare liberamente”. A detta degli insorgenti, pertanto, non può essere loro rimproverato di avere “varcato quella barriera giuridico morale che divide l’illecito dal lecito” (motivazione d’appello di AP 1 e IM 1, pag. 9). 5.3. L’art. 179quater cpv. 1 CP sancisce il divieto di osservare o fissare su supporti d’immagine fatti rientranti nella sfera segreta oppure fatti, non osservabili senz’altro da ognuno, rientranti nella sfera privata di una persona. Per “fatto” ai sensi del cpv.