del __________ P. è “un fatto privato avvenuto in un luogo non osservabile da ognuno in quanto di principio non accessibile”. Nulla muta alla sostanza delle cose, ha concluso il primo giudice, la circostanza - emersa in occasione del dibattimento del 2 marzo 2011 - secondo cui il locale __________ è dotato di un oblò che dà verso gli spazi interni della discoteca, ritenuto che “per la giurisprudenza una camera d’albergo (che evidentemente è dotata di finestre) è comunque un luogo protetto ai sensi dell’art. 179quater CP” (sentenza impugnata, consid. 4b pag. 7-8). 5.2.