delle questioni correnti anche al direttore V.”. Di conseguenza - ha continuato il primo giudice - l’ufficio in questione, “ancorché si trovasse all’interno della discoteca __________ e quindi di un esercizio pubblico, non era da ritenere pubblico e ACPR 1, che aveva facoltà di entrarvi, poteva legittimamente ritenere di essere al riparo da sguardi indiscreti”.