Il presidente della Pretura penale, dopo aver ricordato che la nozione di “sfera privata” giusta l’art. 179quater cpv. 1 CP concerne atti appartenenti alla vita privata d’una persona che si svolgono in un luogo di principio al riparo da sguardi indiscreti o, quantomeno, che non possono essere osservati senza difficoltà da chiunque, ha innanzitutto rilevato che, dagli atti, emerge come l’ufficio __________ “era un ufficio chiuso a chiave all’interno della discoteca __________, al quale avevano accesso unicamente i tre azionisti della società, tra cui i due imputati IM 1 e AP 1, e la parte civile medesima che ogni tanto prestava le chiavi per il disbrigo