Sul piano soggettivo, il reato di cui all’art. 179quater cpv. 3 CP presuppone che l’autore sapesse o dovesse presumere che la presa d’immagini è stata eseguita mediante un’infrazione ai sensi del cpv. 1 CP. Con la formulazione “deve presumere” va inteso che l’autore, secondo la sua conoscenza delle circostanze concrete, doveva ritenere possibile che la registrazione che intendeva conservare era stata ottenuta tramite un reato giusta il cpv. 1. La negligenza non è sufficiente; l’autore deve dunque agire almeno con dolo eventuale (Hurtado Pozo, op. cit., § 81 n. 2223 con rinvio a n. 2219;