È dunque necessario che l’infrazione di base sia stata commessa intenzionalmente e che non esistano motivi giustificativi. Per contro, non occorre che l’autore dell’infrazione di base sia colpevole, potendo la stessa essere realizzata anche da una persona incapace ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 CP o da un’altra persona non penalmente responsabile (Hurtado Pozo, op. cit., § 81 n. 2222 con rinvio a n. 2217; Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 12 n. 58 e rinvii; Donatsch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 394 con rinvio a pag. 385 e seg.). Sul piano soggettivo, il reato di cui all’art. 179quater cpv.