Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Nouvelle édition refondue et augmentée, Ginevra 2009, § 81 n. 2220; von Ins/Wyder, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 179quater n. 15 con rinvio ad art. 179bis n. 30). Dal profilo oggettivo, il reato di cui all’art. 179quater cpv. 3 CP presuppone l’esistenza di una presa di immagini illecita che realizzi sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo il reato di cui al cpv. 1. È dunque necessario che l’infrazione di base sia stata commessa intenzionalmente e che non esistano motivi giustificativi.