Giusta l’art. 179quater cpv. 3 CP, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d’immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il cpv. 1 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il reato di cui al cpv. 1 del summenzionato disposto è realizzato da chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata di una persona, senza l’assenso di quest’ultima. L’art. 179quater cpv. 3 CP sanziona, dunque, la conservazione di una registrazione d’origine illegale.