1.2 del decreto d’accusa. Gli appellanti contestano, inoltre, la decisione del primo giudice di porre a loro carico spese giudiziarie differenziate a dipendenza del fatto se sia o meno domandata la motivazione scritta della sentenza e chiedono che le stesse siano, in ogni caso, poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. G. Visto il consenso delle parti alla procedura scritta di cui all’art. 406 cpv. 2 CPP, con ordinanza 10 giugno 2011, la presidente di questa Corte ha impartito ad IM 1 e a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione delle rispettive motivazioni scritte della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv.