140.-), alla multa di fr. 200.- (da sostituire in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di due giorni) nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- con motivazione scritta e di fr. 200.- senza motivazione scritta. Il pretore ha, inoltre, respinto la richiesta di riparazione del torto morale avanzata dall’accusatore privato ACPR 1. Per quanto riguarda, invece, le sue pretese di risarcimento per le spese di patrocinio, il pretore lo ha rinviato al competente foro civile. E. I fatti posti alla base della decisione del primo giudice sono, in sintesi, i seguenti: