Statuendo sui ricorsi delle parti civili (oggi, conformemente al nuovo art. 118 CPP federale, denominati accusatori privati) ACPR 1 e ACPR 2 nonché del procuratore pubblico, con sentenza 27 luglio 2010, la CCRP, in accoglimento di entrambi i gravami, dopo aver rilevato che gli accertamenti del pretore erano insufficienti per una corretta sussunzione giuridica, ha annullato la sentenza impugnata e rinviato gli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio. D.