{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-27_2011-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109503&nX40_KEY=4921809&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ab8637b4667ded80e3adc17701405d27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di conservazione di una presa di immagini ottenuta in violazione della sfera segreta o privata (art. 179quater cpv. 3 CP). 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Lo stesso\nIM 1, in occasione del primo dibattimento, ha però anche dichiarato che “a\nnoi non interessava certo vedere il ACPR 1 nudo, a noi interessava poterlo\nincastrare ed è per questo che abbiamo architettato lo stratagemma della messa\nin scena delle telecamere” (verbale del dibattimento 21 settembre 2009,\npag. 5). Nonostante questa dichiarazione si riferisca a quanto messo in\natto nell’ufficio “Direzione”, dalla stessa sembra emergere che il motivo per\ncui all’epoca dei fatti qui in discussione era stata mantenuta la telecamera non\nera tanto la volontà di smascherare ulteriori ladri quanto quella di\ncontrollare ACPR 1.\nAP 1, dal canto suo, ha dapprima dichiarato che “l’ispettrice __________\ndella Polizia cantonale, dopo che era stato arrestato V., ci aveva detto di\nlasciare in funzione la videosorveglianza per vedere se vi erano dei complici” (verbale\nAP 1 del 20 luglio 2005, AI 8, pag. 3). In occasione del primo dibattimento\negli non ha, però, più fatto riferimento alle indicazioni della polizia,\nlimitandosi ad asserire che l’impianto “è stato mantenuto perché lo\nsmontaggio sarebbe costato caro ed avevamo già speso molto per installarlo.\nInoltre non tutti i furti erano stati chiariti e circolavano diverse voci sul\ncomportamento del ACPR 1. Si diceva che rendeva la vita difficile alle\nragazze…insomma o gliela davano o non lavoravano” (verbale del dibattimento\n21 settembre 2009, pag. 5).\nAd alimentare i dubbi sulle ragioni che hanno spinto gli appellanti a mantenere\nin funzione la telecamera nell’ufficio __________ contribuiscono, poi, le\ndeposizioni di B., rappresentante del contitolare della discoteca O., il quale\nha dichiarato dinanzi il procuratore pubblico come AP 1 e IM 1 gli dissero che\nle telecamere “erano state piazzate per riprendere ACPR 1 mentre si\nincontrava con una donna” (cfr. verbale B. del 10 marzo 2004, AI 4, pag. 2;\ncfr. anche verbale B. del 10 maggio 2005, AI 6, nel quale egli conferma le sue\nprecedenti dichiarazioni). Nonostante non sia chiaro se queste dichiarazioni si\nriferissero a quanto messo in atto nell’ufficio __________ o nell’ufficio\nDirezione, esse sembrano confermare ciò che anche AP 1 e IM 1 hanno lasciato\ntrapelare, ovvero che alla base del loro agire non vi era tanto la volontà di\nproteggere la cassaforte, quanto piuttosto l’intenzione di verificare se ACPR 1,\nquando si credeva al riparo da occhi indiscreti, si comportava con le\ndipendenti così come si raccontava.\n10.5. Ad ogni buon conto, si osserva che, anche nell’ipotesi ritenuta nel\ngiudizio impugnato e sostenuta da IM 1 e da AP 1 - secondo cui la polizia, dopo\nl’arresto di V., consigliò loro di mantenere in funzione la telecamera - gli\nstessi appellanti non potevano in concreto ritenere di avere agito lecitamente\nconservando la cassetta VHS che ritraeva ACPR 1.\nCome visto, infatti, la pretesa indicazione fornita dall’ispettrice __________ dopo\nl’episodio V. era di lasciare in funzione la telecamera “per vedere se vi erano dei complici”.\nSulla scorta di una tale direttiva, IM 1 e AP 1 potevano, dunque, ritenere di\nessere autorizzati a mantenere la telecamera allo scopo di sorvegliare la\ncassaforte e di individuare eventuali malintenzionati da segnalare alla\npolizia. Essi non potevano, invece, ritenere che le - pretese - indicazioni\ndella polizia permettessero loro di conservare a discrezione le registrazioni\ndell’impianto di videosorveglianza senza nulla segnalare all’autorità. E ciò a\nmaggior ragione se solo si considera che le registrazioni qui in discussione\nnon concernevano ladri in azione, ma contenevano frammenti della vita privata\ndi due loro dipendenti.\nIM 1 e AP 1, in qualità di datori di lavoro, non potevano infatti non sapere\nche filmare i propri dipendenti in ambito professionale - e dunque violare la\nloro sfera privata - era di principio proibito e che eventuali prese d’immagini\nche li concernevano non potevano essere conservate.\nGli appellanti, pertanto, visionando la cassetta e constatando che sulla stessa\nera stato ripreso ACPR 1 e non un ladro, avrebbero dovuto, anziché conservarla\nper oltre un anno in una cassaforte, cancellare la registrazione o, perlomeno,\nchiedere lumi all’autorità che li avrebbe autorizzati a mantenere in attività\nla telecamera per scoprire nuovi ladri.\nNe discende che gli appellanti, conservando la cassetta che ritraeva\nl’accusatore privato, non hanno agito in un errore sull’illiceità ai sensi\ndell’art. 21 CP e che essi, pertanto, hanno agito in modo colpevole.\n11. Nulla è stato detto dagli appellanti sulla commisurazione della pena. Al riguardo, questa Corte si limita ad osservare che la pena pecuniaria inflitta dal primo giudice non presta il fianco a critica alcuna. Con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale Federale, riassunta nella sentenza CCRP del 16.9.2008, inc. 17.2007.42 consid. 11, non si giustifica per contro - vista la limitata gravità della colpa - di infliggere una multa.\n12. Gli appellanti contestano, infine, la decisione del primo giudice di\nporre a loro carico tasse e spese maggiorate (per complessivi fr. 800.-\nciascuno anziché fr. 200.-) nel caso avessero chiesto la motivazione scritta\ndella sentenza. A detta degli appellanti il pagamento delle tasse e delle spese\n“non può essere fatto dipendere dall’esercizio di un diritto procedurale”\ne, pertanto, anche qualora il giudizio impugnato dovesse essere confermato, le\nstesse non possono eccedere i fr. 200.- (motivazione"}