{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-27_2011-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109503&nX40_KEY=4921809&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ab8637b4667ded80e3adc17701405d27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di conservazione di una presa di immagini ottenuta in violazione della sfera segreta o privata (art. 179quater cpv. 3 CP). 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Gli appellanti sostengono, infine, di avere agito sotto l’influsso\ndi un errore sull’illiceità giusta l’art. 21 CP, avendo la polizia lasciato loro intendere che, per meglio proteggere la cassaforte,\nera necessario mantenere un impianto di sorveglianza a titolo preventivo.\n10.1. Sulla questione il primo giudice ha rilevato che “se da un lato è\nvero che nessuno aveva detto a IM 1 e a AP 1 di smantellare l’impianto, è\naltrettanto vero che l’indicazione ricevuta dall’autorità inquirente era quella\ndi mantenerlo in funzione a titolo precauzionale al fine di segnalare eventuali\nmovimenti sospetti che si fossero verificati”. A detta del pretore era\npertanto evidente che lo scopo del mantenimento della telecamera nel locale __________\nera “di evitare ulteriori furti” rispettivamente “di scoprire\neventuali altri autori o complici” e non quello “di scoprire relazioni\nsentimentali”. Di certo, continua, quest’ultime non erano situazioni\nsospette ai sensi di quanto indicato dalla polizia, ritenuto che se così fosse\ngli appellanti, anziché conservarla per oltre un anno, avrebbero consegnato la\nvideocassetta che ritraeva ACPR 1 e P. all’autorità.\nDa quanto precede il pretore ha concluso che IM 1 e AP 1 “non possono\nsostenere di essere stati male informati dalla polizia e quindi ritenere di\nessere nel lecito, considerato oltretutto che sono persone con una certa\nformazione e esperienza e non certo degli sprovveduti” (cfr. sentenza impugnata, consid. 7 pag. 17-18).\n10.2. AP 1 e IM 1 asseverano che, a motivo dell’indicazione della polizia\nsecondo cui era necessario mantenere un impianto di videosorveglianza a titolo\npreventivo, essi non potevano ragionevolmente pensare che la telecamera\ninstallata nell’ufficio __________ avesse delle connotazioni illecite.\nIn particolare gli appellanti rilevano che non può essere condiviso il\nragionamento che ha portato il pretore a negare l’esistenza di un errore\nsull’illiceità e in particolare la sua osservazione secondo cui\nl’autorizzazione della polizia era stata data per scoprire eventuali ulteriori\nfurti e non per smascherare le relazioni sentimentali di ACPR 1. In realtà, spiegano, essi non potevano ritenere che la telecamera fosse lecita se riprendeva dei\nladri e non lo fosse se invece riprendeva “due dipendenti che si scambiavano\ndelle effusioni d’amore”, ritenuto che la stessa, quando entrava in\nfunzione, “riprende tutto senza alcuna distinzione”.\nIM 1 e AP 1, concludono gli stessi appellanti, potevano pertanto ritenere di\nnon incorrere in nessuna pena né per aver installato la telecamera nell’ufficio\n__________ né per aver conservato la videocassetta (motivazione d’appello di AP\n1 e IM 1, pag. 15-16).\n10.3. Giusta l’art. 21 CP, chiunque commette un reato non sapendo né\npotendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore\nera evitabile il giudice attenua la pena.\nLa giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i presupposti dell'errore\nsull'illiceità sono adempiuti quando l'agente crede, al momento in cui viene\nperpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), di non aver fatto alcunché\nd'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; STF del 5 settembre 2000, 6S.390/2000\nconsid. 2; STF del 17 dicembre 2008, 6B_477/2007, consid. 4.5). L’autore in tal\ncaso agisce in maniera intenzionale e in piena conoscenza di causa, ma\nconsiderando a torto il suo comportamento come lecito (DTF 129 IV 238 consid.\n3.1).\nMentre secondo il previgente art. 20 vCP (in vigore fino al 31 dicembre 2006) il\ngiudice poteva attenuare la pena o esentare l'autore da ogni pena secondo il\nsuo libero apprezzamento, il nuovo art. 21 CP distingue l'errore evitabile da\nquello inevitabile. Nel caso di errore inevitabile - ossia quando l'autore non\nsapeva e non avrebbe potuto sapere di agire illecitamente - l’autore non è\ncolpevole e il giudice deve dunque assolverlo (e non solo esentarlo da ogni\npena), poiché se anche una persona avveduta non avrebbe potuto evitare\nl'errore, l'autore non ha colpa. Se al contrario l'errore era evitabile,\nl’autore che avrebbe potuto evitarlo è colpevole, ma la sua colpa è ridotta,\nper cui il giudice deve obbligatoriamente attenuare la pena (Messaggio\nconcernente la modifica della parte generale del codice penale del 21 settembre\n1998, FF 1999 pag. 1667, pag. 1695).\nUn errore inevitabile è di principio ammesso qualora l’autorità rilascia\nillegalmente all’autore un’autorizzazione per un’attività illecita\n(Donatsch/Tag, Strafrecht I, pag. 281; Stratenwerth, AT I, § 11 n. 56; Hurtado\nPozo, Droit pénal, partie générale, n. 941).\n10.4 Si osserva preliminarmente che gli atti non permettono di\ndeterminare in modo chiaro se la decisione di mantenere in funzione l’impianto\ndi videosorveglianza nell’ufficio __________ dopo l’arresto di V. fosse da\nricondurre ad indicazioni della polizia o ad altre ragioni.\nIM 1, nelle sue deposizioni, non ha fatto alcun riferimento ad indicazioni\nricevute dalla polizia, limitandosi ad affermare di aver deciso di non smontare\nla telecamera, da un lato, perché l’installazione “era stato un gran lavoro”\ne per evitare che “le cinghie del videoregistratore si appiattissero”\n(verbale IM 1 del 10 marzo 2004, AI 5 pag. 2-3) e, dall’altro, perché “vi\nerano stati furti che non erano stati ammessi dal V. (...) e si voleva"}