{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-27_2011-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109503&nX40_KEY=4921809&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ab8637b4667ded80e3adc17701405d27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di conservazione di una presa di immagini ottenuta in violazione della sfera segreta o privata (art. 179quater cpv. 3 CP). 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Il giudice può fissare una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza\n\n\nCome a ragione rilevato dagli appellanti, il TF, nella\nsentenza 6B_536/2009 del 12 novembre 2009, ha avuto modo di precisare la portata di questa norma, rilevando in particolare che la OLL 3 si fonda sull’art. 6\ncpv. 4 della Legge sul Lavoro (LL, RS 822.11), disposto che attribuisce al\nConsiglio federale la competenza di definire i provvedimenti sulla protezione\ndella salute nel lavoro necessari nelle aziende. Pertanto, continua l’Alta\nCorte, nell’interpretare la portata dell’art. 26 OLL 3 è determinante il\ncriterio del pregiudizio della salute del lavoratore. A mente del TF, non è\npossibile dedurre dall’art. 26 cpv. 1 OLL 3 che un impianto di\nvideosorveglianza o controllo del comportamento del lavoratore sul posto di\nlavoro pregiudichi in ogni caso la sua salute e sia, dunque, sempre proibito. Piuttosto,\ncontinua, il disposto deve essere interpretato restrittivamente nel senso che lo\nstesso vieta l’installazione di sistemi di sorveglianza solo quando gli stessi\nsono atti a pregiudicare la salute fisica o psichica o il benessere del\nlavoratore sorvegliato, in particolare quando lo stesso viene sottoposto ad una\nvideosorveglianza continuata. Nel caso della summenzionata decisione, i giudici\nfederali hanno ritenuto che un impianto di videosorveglianza installato nel\nlocale cassa (“Kassenraum”) di una gioielleria che riprendeva\nessenzialmente la cassa presso la quale gli impiegati si trattenevano -\nperaltro solo sporadicamente e per dei brevi momenti - allo scopo di depositare\no ritirare del denaro, non pregiudicava la loro salute e il loro benessere e non\nera, pertanto, vietato ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 OLL 3 (DTF del 12 novembre\n2009 6B_536/2009 consid. 3.6).\n8.4. Contrariamente alla tesi ricorsuale, il sistema di videosorveglianza\ninstallato da IM 1 e da AP 1 nell’ufficio __________ non può essere\nconsiderato lecito ai sensi dell’art. 14 CP.\nSe è infatti vero che l’art. 26 cpv. 1 OLL 3 non proibisce l’applicazione “tout\ncourt” di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei\nlavoratori sul posto di lavoro, è altrettanto vero che il caso concreto non è\nparagonabile con quello illustrato nella DTF 2009 6B_536/2009 in cui l’impianto\ndi videosorveglianza era stato ritenuto lecito perché non suscettibile di\npregiudicare la salute dei lavoratori. Il locale in cui gli appellanti hanno\ninstallato la telecamera, infatti, a differenza del Kassenraum di una\ngioielleria, era adibito anche a mansioni lavorative dell’accusatore privato\nquali la chiusura delle casse registratrici o i colloqui con il personale (cfr.\nverbale AP 1 del 10 marzo 2004, AI 3, pag. 2; verbale IM 1 del 10 marzo 2004,\nAI 5, pag. 1-2). Risulta inoltre dalla visione della cassetta VHS in atti che\nla telecamera installata nel locale __________ , diversamente da quanto\nsostenuto dagli insorgenti, non era puntata direttamente sulla cassaforte, ma\nriprendeva tutto il locale (cfr. AI 12, cfr. anche verbale AP 1 del 10 marzo\n2004, AI 3, pag. 3 nel quale egli dichiara che “la telecamera in questione è\nuna telecamera quadrangolare che riprende tutto il locale”).\nIn queste condizioni, ritenuto che il sistema di sorveglianza era atto a\nsottoporre ACPR 1, durante le sue regolari mansioni lavorative nell’ufficio __________\n, ad un controllo continuo, non si può che giungere alla conclusione, sulla\nscorta di quanto indicato dallo stesso TF nella sentenza citata, che esso era\npotenzialmente atto a pregiudicare la sua salute e il suo benessere sul posto\ndi lavoro e che, pertanto, non era lecito ai sensi dell’art. 26 OLL 3.\n9. AP 1 e IM 1 asseverano, poi, che il primo giudice è caduto in\nerrore ritenendo che la presa di immagini concernente ACPR 1 era in sé lecita,\nmentre la conservazione della cassetta no. A detta degli appellanti “se la\nripresa era lecita non poteva non esserlo la conservazione della cassetta (…),\nmentre se la ripresa era illecita, anche la conservazione del supporto visivo\nsi configurava in un’infrazione” (motivazione d’appello di AP 1 e IM 1,\npag. 6).\n9.1. Nel giudizio impugnato il primo giudice ha effettivamente\nritenuto che la decisione degli imputati di mantenere in funzione la\nvideocamera nel locale __________ “nella speranza di cogliere con le mani\nnel sacco eventuali ulteriori ladri” è una “circostanza di per sé lecita\ndal momento che lo scopo era puramente di tenere sotto controllo la cassaforte”\n(sentenza impugnata, consid. 5b pag. 11).\n9.2. La considerazione del primo giudice secondo cui il fatto di aver\nmantenuto in funzione la telecamera rappresenta una “circostanza di per sé\nlecita” è errata.\nRitenuto come il pretore sembra far dipendere la liceità dell’impianto di\nvideosorveglianza dalla necessità di “cogliere con le mani nel sacco”\neventuali altri ladri si osserva che, giusta il CPP-TI, in vigore all’epoca dei\nfatti, l’utilizzo di apparecchi tecnici di sorveglianza per identificare gli autori\ndi crimini e delitti non era lasciato alla discrezione dei privati cittadini né\ndella polizia, ma, in applicazione degli artt. 166 e segg. CPP-TI, doveva\nessere disposto dal procuratore pubblico e doveva essere approvato entro\nventiquattro ore dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (cfr. anche\nmessaggio n. 5422 sull’adeguamento del codice di procedura penale alla Legge\nfederale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle\ntelecomunicazioni del 10.9.2003, in part. pag. 2401). Analoghe disposizioni\nsono previste anche nel nuovo CPP federale (cfr. in part. gli art. art. 280 e\nsegg. CPP).\nInoltre, come visto al consid. 8, l’impianto di videosorveglianza non era"}