{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-27_2011-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109503&nX40_KEY=4921809&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ab8637b4667ded80e3adc17701405d27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di conservazione di una presa di immagini ottenuta in violazione della sfera segreta o privata (art. 179quater cpv. 3 CP). Il giudice può fissare una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:57:55", "Checksum": "ecda04e3342314d2aaadd8c9a8a5f820", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27\nRegesto:\nPresupposti oggettivi e soggettivi del reato di conservazione di una presa di immagini ottenuta in violazione della sfera segreta o privata (art. 179quater cpv. 3 CP). Il giudice può fissare una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza\n\n\neventuali ladri è tutt’al più rilevante per determinare la loro consapevolezza\ndi non agire illecitamente ciò che potrebbe eventualmente configurare un errore\nsull’illiceità giusta l’art. 21 CP. La giurisprudenza del TF ha tuttavia già\navuto modo di decidere che, in applicazione della Verschuldenstheorie, al\nconcetto di dolo sono riconducibili unicamente la consapevolezza e la volontà\nriferite agli elementi oggettivi della fattispecie e non la coscienza di agire\nin modo illecito o di essere punibili (STF del 1° giugno 2011, 6B_1031/2010\nconsid. 2.4.1; DTF 107 IV 205 consid. 3; 99 IV 58 consid. 1a; Dontasch/Tag,\nStrafrecht I, Verbrechenslehre, 8a edizione, Zurigo 2006, pag. 275 e segg.;\nHurtado/Pozo, Droit penal, Partie generale, 2a edizione, Ginevra 2008, n. 919;\nStratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3a edizione, Berna 2005, § 11,\nn. 54). Pertanto, indipendentemente dalla loro volontà di riprendere\neventuali ladri piuttosto che ACPR 1 e della loro convinzione di non agire\nillecitamente o di non essere punibili, ciò che qui conta è che gli appellanti erano\nperfettamente consapevoli che la telecamera installata nell’ufficio __________ avrebbe\nripreso dei fatti rientranti nella sfera privata delle persone che accedevano\nal locale e non osservabili senz’altro da ognuno. In particolare essi sapevano\nche la telecamera avrebbe registrato il comportamento di ACPR 1 che\nnell’ufficio __________ svolgeva alcune delle sue mansioni lavorative.\nTanto basta per ammettere che essi hanno intenzionalmente commesso il reato di\ncui all’art. 179quater cpv. 1 CP.\nAnche su questo punto, pertanto, gli appelli di AP 1 e di IM 1, devono essere\nrespinti.\n8. Nel loro gravame, AP 1 e IM 1 sostengono anche che il loro agire era\nlecito ai sensi dell’art. 14 CP ritenuto che l’installazione dell’impianto di\nvideosorveglianza era ammessa dalla legislazione in materia del diritto del\nlavoro e in particolare dall’art. 26 dell’Ordinanza 3 concernente la legge sul\nlavoro (in seguito OLL 3).\nPertanto, a detta degli appellanti, in assenza di una ripresa illecita ai sensi\ndell’art. 179quater cpv. 1 CP, non è possibile ritenere realizzato\nil reato di cui al cpv. 3 del medesimo disposto.\n8.1. Nel giudizio impugnato il primo giudice ha ricordato che la OLL 3\nnon è applicabile alla fattispecie, ritenuto che l’art. 26 cpv. 1 OLL 3\nsancisce proprio il divieto di applicare sistemi di sorveglianza e di controllo\ndel comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. Inoltre, spiega, il cpv.\n2 del medesimo disposto prevede che, se necessari per altre ragioni, i sistemi\ndi sorveglianza e di controllo devono essere disposti in modo da non\npregiudicare al salute e la libertà di movimento dei lavoratori (sentenza\nimpugnata, consid. 6 pag. 17).\n8.2. Gli appellanti, dopo aver ricordato che secondo la giurisprudenza,\nperché un atto sia lecito ai sensi dell’art. 14 CP, è sufficiente “che esso\npoggi su una norma prevista dall’ordinamento giuridico elvetico”,\nsostengono che il primo giudice, nel valutare la portata dell’art. 26 OLL 3,\nnon ha minimamente tenuto conto della STF 6B_536/2009 del 12 novembre 2009. In tale sentenza, spiegano gli insorgenti, i giudici federali hanno stabilito che i sistemi di\nsorveglianza e di controllo del personale sono proibiti dall’art. 26 OLL 3 solo\nnella misura in cui sono suscettibili di ledere la salute dei lavoratori. A\nmente dell’Alta Corte, continuano, un sistema di sorveglianza in un locale è\nlecito se non ha esclusivamente per scopo la sorveglianza del personale, ma\nsoprattutto la prevenzione di infrazioni penali commesse da terzi. Nel caso\ndella summenzionata sentenza, rimarcano ancora gli appellanti, i giudici\nfederali hanno ritenuto lecito un sistema di videosorveglianza installato nel\nlocale in cui si trovava la cassaforte di una gioielleria, dopo aver rilevato\nche in quel locale, durante la giornata di lavoro, i lavoratori erano\nregistrati solo sporadicamente e per brevi periodi (motivazione d’appello di AP\n1 e IM 1, pag. 4-5).\nA detta di AP 1 e di IM 1, “se così stanno le cose”, si deve ritenere\nche essi erano legittimati ad installare e a mettere in funzione un dispositivo\ndi videosorveglianza per prevenire i furti alla cassaforte del locale __________\ne che, pertanto, ACPR 1 non è stato ripreso in modo illecito. Ciò a maggior\nragione, continuano gli insorgenti, se si considera che ACPR 1 era l’unico\nimpiegato del __________ autorizzato ad accedere all’ufficio __________ e\nche, in quel locale, poteva rimanere solo per il poco tempo necessario a\nsbrigare le operazioni di deposito (motivazione d’appello di AP 1 e IM 1, pag.\n5-6). Oltretutto, rilevano, il sistema di videosorveglianza consisteva in “una\ntelecamerina puntata direttamente sulla cassaforte, a dimostrazione che non si\nvoleva filmare chicchessia, ma solo chi si avvicinava alla cassaforte” (motivazione\nd’appello di AP 1 e IM 1, pag. 9).\n8.3. Giusta l’art. 14 CP chiunque agisce come lo impone o lo consente la\nlegge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il\nCP o un’altra legge.\nPer quanto concerne la sorveglianza dei lavoratori, l’art. 26 cpv. 1\ndell’Ordinanza concernente la legge sul lavoro (OLL 3, RS 822.113) prevede che\nnon è ammessa l’applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del\ncomportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. Il cpv. 2 del medesimo disposto\nsancisce che i sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari\nper altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non\npregiudicare la salute e la libertà di movimento dei lavoratori."}