{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-27_2011-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109503&nX40_KEY=4921809&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ab8637b4667ded80e3adc17701405d27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di conservazione di una presa di immagini ottenuta in violazione della sfera segreta o privata (art. 179quater cpv. 3 CP). 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Il giudice può fissare una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza\n\n\ninfatti, che l’accusatore privato - che non voleva certo pubblicizzare le sue\nrelazioni extraconiugali e che, proprio per questo, prima di intrattenersi in\ncompagnia delle colleghe nell’ufficio __________ , si accertava “che nessuno\nfosse nei paraggi” - non si sarebbe abbandonato in effusioni rivelatrici,\nse avesse saputo di essere filmato.\nGli appellanti non possono, poi, essere seguiti quando sostengono che ACPR 1\nsapeva della telecamera nell’ufficio __________ ritenuto che egli, come\nriferito da ACPR 2, non era solito appartarsi in quel locale e che un’unica\nvolta - riconducibile ad una dimenticanza - vi si era fatto sorprendere.\nTale ipotesi, infatti, oltre che poco verosimile, non è confortata da elementi\nin atti. In particolare, il fatto che ACPR 2 abbia dichiarato di non avere\navuto incontri piccanti con ACPR 1 nell’ufficio __________ , non basta per\ngiungere alla conclusione che lo stesso accusatore privato sapesse che in quel\nlocale c’era una telecamera. Che egli si sia poi fatto riprendere un’unica\nvolta nell’ufficio __________ può benissimo essere ricondotto al fatto che nel\nvideoregistratore collegato alla telecamera venivano intercalate due cassette\nche si riavvolgevano automaticamente e ripartivano senza essere regolarmente\ncontrollate (cfr. verbale AP 1 del 10 marzo 2004, AI 3, pag. 3; verbale del\ndibattimento 2 marzo 2011, pag. 4-5, in cui AP 1 dichiara che “le cassette\nvenivano visionate solo raramente a scadenza di diversi mesi”).\nRitenuto quanto precede, non si può che giungere alla stessa conclusione\ndel giudice di prime cure, ovvero che ACPR 1 non sapeva dell’esistenza della\ntelecamera e che egli non ha, pertanto, acconsentito alla videosorveglianza\nmessa in atto dagli appellanti.\nSolo di transenna è qui ancora il caso di osservare che a torto gli insorgenti\nsi appellano alla violazione del principio in dubio pro reo. Come visto,\ninfatti, il principio è disatteso solo nell’ipotesi in cui il giudice, dopo un\naccurato esame delle prove, avrebbe dovuto nutrire insopprimibili dubbi quanto\nall’adempimento di un elemento di fatto, dubbi che, in concreto, viste le\nconsiderazioni che procedono, non sussistono.\nAnche su questo punto, gli appelli di IM 1 e di AP 1 devono, pertanto, essere\ndisattesi.\n7. Continuando nel loro esposto, gli appellanti sostengono di non avere\ncommesso intenzionalmente il reato di base, ovvero il reato di cui all’art. 179quater\ncpv. 1 CP.\n7.1. Nel giudizio impugnato il primo giudice ha trattato questo aspetto\nnel capitolo dedicato all’aspetto soggettivo del reato di cui all’art. 179quater\ncpv. 3 CP, senza tuttavia distinguere in modo chiaro le considerazioni inerenti\nl’aspetto soggettivo del cpv. 1 da quelle inerenti il cpv. 3 (cfr. sentenza\nimpugnata, consid. 5a-g).\nIl presidente della Pretura penale sembra, comunque, avere ammesso la\nrealizzazione dell’aspetto soggettivo del reato di cui al cpv. 1 dopo aver\nrilevato, sulla scorta delle deposizioni degli accusati, che lo scopo per il\nquale gli stessi hanno mantenuto in funzione l’impianto di sorveglianza nel\nlocale __________ “è mutato o quantomeno si è ampliato nel tempo”.\nInfatti, spiega il pretore, se inizialmente l’intenzione degli\nimputati era “unicamente quella di controllare la cassaforte e non certo di\nscoprire atteggiamenti poco consoni della parte civile”, in un secondo\ntempo, “allorquando sono cominciate a girare le voci sul conto di ACPR 1 ed\nè stata vista (…) la registrazione di quest’ultimo con P., le cose sono\ncambiate” (sentenza impugnata, consid. 5f pag. 16). A detta del pretore, la circostanza secondo cui gli appellanti hanno agito con l’intenzione di\nriprendere ACPR 1 nell’ufficio __________ è, in particolare, confermata dal\nfatto che essi non hanno informato la polizia della registrazione di ACPR 1 e\ndi P. “segno evidente che la stessa non aveva nulla a che fare con lo scopo\nper la quale l’autorità inquirente aveva autorizzato gli imputati a mantenere\nin funzione la sorveglianza”. Inoltre, rileva ancora il pretore, nelle loro\ndichiarazioni, gli imputati hanno fatto riferimento esplicito a “trappole e\na modalità per incastrare ACPR 1” (sentenza impugnata, consid. 5f pag. 16-17).\n7.2. Gli appellanti sostengono che la videosorveglianza non era stata\ninstallata per vedere cosa facesse il ACPR 1 nell’ufficio __________ , “ma\nper scoprire eventuali ladri e scassinatori” e che tale scopo è rimasto\nimmutato nel tempo. L’assenza di dolo, continuano, è d’alta parte confermata\ndall’accertamento pretorile secondo cui le registrazioni dell’accusatore\nprivato e di P. sono state scoperte casualmente. Inoltre, concludono, il fatto\nche essi hanno saputo solo in un secondo tempo di avere ripreso ACPR 1 in atteggiamenti imbarazzanti, rappresenta al massimo un dolo successivo (dolus subsequens),\nnon sufficiente per realizzare dal profilo soggettivo il reato in esame (motivazione\nd’appello di AP 1 e IM 1, pag. 14, cfr. anche pag. 4 e pag. 6).\n7.3. A ben vedere, per ammettere che AP 1 e IM 1 hanno realizzato dal\nprofilo soggettivo il reato di cui all’179quater cpv. 1 CP è irrilevante\nchiedersi se essi hanno agito allo scopo di riprendere ACPR 1 piuttosto che\nallo scopo di scoprire eventuali ulteriori ladri. A tal fine basta la\nconstatazione secondo cui essi, indipendentemente dallo scopo da loro\nperseguito, erano consapevoli del fatto che l’impianto di videosorveglianza\nriprendeva le persone che accedevano all’ufficio __________ , ovvero ad uno\nspazio protetto dall’179quater cpv. 1 CP. Quanto sostenuto dagli\nappellanti, ovvero di avere agito allo scopo, mai mutato nel tempo, di individuare"}