{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-27_2011-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109503&nX40_KEY=4921809&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ab8637b4667ded80e3adc17701405d27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di conservazione di una presa di immagini ottenuta in violazione della sfera segreta o privata (art. 179quater cpv. 3 CP). 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A detta degli insorgenti,\nil reato si configura unicamente nell’ipotesi in cui l’autore penetra in questi\nspazi per osservare o per riprendere dei fatti senza alcun diritto, ossia “valicando\nuna barriera fisica o giuridico morale (motivazione d’appello di AP 1 e IM\n1, pag. 7-8).\nContrariamente alla tesi del primo giudice - rilevano ancora IM 1 e AP 1 - è irrilevante\nsapere se ACPR 1, nel locale __________ , poteva sentirsi al riparo da\nsguardi indiscreti ritenuto che egli, per garantirsi una tale posizione, ha\ndovuto “venir meno agli obblighi contrattuali che discendevano dal contratto\ndi lavoro” e che gli proibivano di appartarsi con una ragazza in quel\nlocale - “riservato a pochissimi” e contenente la cassaforte dove\nvenivano depositati gli incassi - per scambiarsi delle effusioni. In ogni caso\n- continuano - ACPR 1 non poteva al suo interno sentirsi al sicuro, ritenuto\ncome egli vi si fosse introdotto abusivamente e facendo capo a sotterfugi,\nquali l’introduzione della chiave nella toppa per impedire agli azionisti di\naccedervi o la collaborazione di “complici” che dovevano avvisarlo quando gli\nstessi azionisti arrivavano nell’esercizio pubblico (motivazione d’appello di AP\n1 e IM 1, pag. 8-9).\nGli appellanti spiegano poi che l’ufficio avrebbe potuto essere considerato\nprotetto se “fosse stato utilizzato dal solo querelante”, ciò che non\nera il caso in concreto, ritenuto che l’ufficio __________ era l’ufficio degli\nazionisti o su cui, tutt’al più, “vi era un compossesso principalmente\nesercitato dagli appellanti che vi potevano entrare liberamente”. A detta\ndegli insorgenti, pertanto, non può essere loro rimproverato di avere “varcato\nquella barriera giuridico morale che divide l’illecito dal lecito” (motivazione\nd’appello di AP 1 e IM 1, pag. 9).\n5.3. L’art. 179quater cpv. 1 CP sancisce il divieto di\nosservare o fissare su supporti d’immagine fatti rientranti nella sfera segreta\noppure fatti, non osservabili senz’altro da ognuno, rientranti nella sfera\nprivata di una persona.\nPer “fatto” ai sensi del cpv. 1 s’intende tutto ciò che esiste e può essere\nosservato, vale a dire, in particolare, l’apparenza fisica o il comportamento\ndi una persona, oggetti, scritti, foto o documenti. Non è necessario che il\nfatto sia compromettente o che la sua rivelazione esponga la vittima a danno o\na torto morale (cfr. DTF 118 IV 41 consid. 3a; Corboz, Les\ninfractions en droit suisse, Berna 2010, ad art. 179quater n. 4).\nL’art. 179quater cpv. 1 CP protegge,\ninnanzitutto, i fatti rientranti nella sfera segreta di una persona. La nozione\n“sfera segreta” si riallaccia alla nozione di “segreto” ai sensi dell’art. 321\nCP e contempla quei fatti conosciuti da una cerchia ristretta di persone\n(“relativamente sconosciuti”), non accessibili a chiunque desideri conoscerli e\nper i quali esiste un interesse legittimo a mantenerli confidenziali. A titolo\nd’esempio, il TF cita i fatti della sfera strettamente personale, i conflitti\nfamigliari, i comportamenti sessuali, le sofferenze fisiche (DTF 118 IV 41\nconsid. 4a). La letteratura menziona anche la nudità, gli atti rituali di una\npersona o i documenti aventi carattere segreto (cfr. ad esempio Hurtado Pozo,\nop. cit., § 83 n. 2253).\nL’art. 179quater cpv. 1 CP protegge, poi, i fatti rientranti nella\nsfera privata di una persona. La formulazione “sfera privata” parte dal\npresupposto per cui ogni persona deve avere una “zona” al cui interno muoversi\ne comportarsi liberamente senza dover temere di venire osservata da sguardi\nindiscreti (cfr. DTF 117 IV 33 consid. 2a; Dontasch, op. cit., pag. 392;\nCorboz, op. cit., ad art. 179quater n. 7). Essa contempla, pertanto,\ntutti quei fatti attinenti alla vita personale che una persona intende\ncondividere con pochi intimi o con i famigliari (DTF 118 IV 41 consid. 4).\nGiusta l’art. 179quater cpv. 1 CP, per beneficiare della protezione\npenale, i fatti rientranti nella sfera privata devono essere “non osservabili senz’altro\nda ognuno”. Secondo tale formulazione, frutto di un compromesso tra le due\ncamere durante i lavori parlamentari, l’autore non si rende colpevole del reato\nse il fatto era osservabile “senz’altro”, ovvero se egli per prendere\nconoscenza del fatto non ha dovuto superare delle barriere fisiche (per es.\nabbattere una porta, forzare un cassetto o arrampicarsi su una parete) o\ngiuridico-morali (per es. violare il domicilio di una persona o il segreto\nnella corrispondenza o agire per “voyeurismo”). Per barriera giuridico-morale\ns’intende, in generale, un supposto, ma fisicamente non percettibile limite\nche, secondo il buon senso e il buon costume, non deve essere superato senza il\nconsenso della vittima (DTF 118 IV 41 consid. 4e, Hurtado Pozo, op. cit., § 83\nn. 2255 e segg.; Corboz, op. cit., ad art. 179quater n. 7; Dontasch,\nop. cit., pag. 392 e seg.; von Ins/Wyder, op. cit., ad art. 179quater\nn. 9).\nAlla sfera privata appartengono, dunque, i luoghi privati protetti dall’art.\n186 CP come una casa, un appartamento, un giardino, un cortile, ma anche luoghi\no situazioni che l’autore riprende non violando il domicilio, bensì superando\nquella barriera giuridico-morale di cui s’è detto, come, ad esempio, quando\negli fotografa, contro la sua volontà, l’occupante di una casa che si trova nello"}