{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-27_2011-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109503&nX40_KEY=4921809&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ab8637b4667ded80e3adc17701405d27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di conservazione di una presa di immagini ottenuta in violazione della sfera segreta o privata (art. 179quater cpv. 3 CP). 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Il giudice può fissare una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza\n\n\nprocedura scritta di cui all’art. 406 cpv. 2 CPP, con ordinanza 10 giugno 2011,\nla presidente di questa Corte ha impartito ad IM 1 e a AP\n1 un termine di 20 giorni per la presentazione delle\nrispettive motivazioni scritte della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3\nCPP) che sono state inoltrate da entrambi gli appellanti in data 11 luglio\n2011.\nH. Con osservazioni 19 luglio 2011, il presidente della Pretura\npenale, dopo aver rilevato che la possibilità di fissare un emolumento\nsuperiore in caso di motivazione scritta della sentenza è prevista dalla LTG,\nsi è rimesso al giudizio di questa Corte.\nCon osservazioni 5 agosto 2011, il procuratore pubblico ha postulato la conferma\nintegrale del giudizio impugnato.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il\n1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto\nprocessuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,\nCPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo\ndiritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di\nprimo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 2 marzo 2011\ndel giudice della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e\nsegg. CPP concernenti l’appello.\n2. Giusta\nl’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei\ntribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al\nprocedimento.\nIn particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del\ndiritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata\no ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o\nincompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). L’appello può,\ninoltre, vertere anche solo su alcune parti della sentenza di prima istanza,\nsegnatamente sulla colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla\ncommisurazione della pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).\nL’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che\nabbiano interesse a dolersi per ragioni di diritto o di fatto della sentenza\nemanata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni\nriguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una\nnuova decisione (Eugster, in Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642;\nKistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea\n2011, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art.\n398, n. 1, pag. 739).\nContrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento\ncantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento\ndei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295\nCPP-TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir\nd’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti\nimpugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).\nL’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione\ncompleta in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di\nprime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai\npunti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, ad 398, n. 13,\npag. 741). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che\ncostituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello\n(Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,\ngiugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,\nPraxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).\n3. A titolo preliminare, va precisato che, a seguito dell’intervenuta\nprescrizione di buona parte dei reati imputati a AP 1 e ad IM 1 - correttamente\nrilevata dal primo giudice e non contestata - il presente giudizio è\ncircoscritto all’esame del reato di cui al pto 1.2 del decreto d’accusa\n(limitatamente al periodo dal 2 al 10 marzo 2004) che\nfa carico agli accusati di avere violato l’art. 179quater cpv. 3 CP\nper aver conservato una videocassetta sulla quale era stato registrato un\nincontro intimo tra ACPR 1 e una dipendente della discoteca.\n4. Giusta l’art. 179quater cpv. 3 CP, chiunque conserva o\nrende accessibile a un terzo una presa d’immagini, che sa o deve presumere\neseguita mediante un reato secondo il cpv. 1 è punito, a querela di parte, con\nuna pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.\nIl reato di cui al cpv. 1 del summenzionato disposto è realizzato da chiunque,\ncon un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto\nrientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da\nognuno, rientrante nella sfera privata di una persona, senza l’assenso di\nquest’ultima.\nL’art. 179quater cpv. 3 CP sanziona, dunque, la conservazione di\nuna registrazione d’origine illegale. La sua applicazione si giustifica nella\nmisura in cui una tale conservazione rappresenta un pericolo per la vittima che\ncorre il rischio di essere nuovamente lesa nella sua sfera intima o privata in\ncaso di divulgazione della registrazione. In questo senso si tratta di un reato\ndi messa in pericolo astratta e non di risultato (Stratenwerth/Jenny/Bommer,\nSchweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 2010, § 12 n. 58 con rinvio a n. 36;\nHurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Nouvelle édition refondue et\naugmentée, Ginevra 2009, § 81 n. 2220; von Ins/Wyder, in Basler Kommentar,\nStrafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 179quater n. 15\ncon rinvio ad art. 179bis n. 30)."}