{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-27_2011-10-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109503&nX40_KEY=4921809&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ab8637b4667ded80e3adc17701405d27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di conservazione di una presa di immagini ottenuta in violazione della sfera segreta o privata (art. 179quater cpv. 3 CP). Il giudice può fissare una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:57:55", "Checksum": "ecda04e3342314d2aaadd8c9a8a5f820", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.10.2011 17.2011.27\nRegesto:\nPresupposti oggettivi e soggettivi del reato di conservazione di una presa di immagini ottenuta in violazione della sfera segreta o privata (art. 179quater cpv. 3 CP). Il giudice può fissare una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza\n\nIn\napplicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di IM\n1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2\nanni - di fr. 2’200.- (corrispondente a 20 aliquote di fr. 110.-) e alla multa\ndi fr. 500.-. Per quanto attiene a AP 1, egli ne ha proposto la condanna alla\npena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di\nfr. 2’400.- (corrispondente a 20 aliquote di fr. 120.-) e alla multa di fr.\n500.-.\nB. Determinandosi sulle loro opposizioni ai rispettivi decreti\nd’accusa, il giudice della Pretura penale, con sentenza 21 settembre 2009, ha prosciolto AP 1 ed IM 1 dai reati loro imputati.\nC. Statuendo sui ricorsi delle parti civili (oggi, conformemente al\nnuovo art. 118 CPP federale, denominati accusatori privati) ACPR 1 e ACPR 2\nnonché del procuratore pubblico, con sentenza 27 luglio 2010, la CCRP, in\naccoglimento di entrambi i gravami, dopo aver rilevato che gli accertamenti del\npretore erano insufficienti per una corretta sussunzione giuridica, ha\nannullato la sentenza impugnata e rinviato gli atti ad un nuovo giudice della\nPretura penale per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio.\nD. Con sentenza 2 marzo 2011, il presidente della Pretura Penale -\ndopo averne constatato la prescrizione - ha prosciolto AP 1 e IM 1 dai reati\nloro imputati ai punti 1.1 e 1.3 nonché, per il periodo dal 22 novembre 2002 al\n1° marzo 2004, al punto 1.2 del decreto d’accusa. Egli li ha, invece, ritenuti\nautori colpevoli di violazione della sfera segreta o privata mediante\napparecchi di presa d’immagini per, avere, in correità fra loro, dal 2 al 10\nmarzo 2004, a __________, conservato su una videocassetta le prese d’immagini,\neseguite mediante una videocamera occultata nel manubrio di una moto riprodotta\nsu un poster, relative ad un incontro intimo tra ACPR 1 e una dipendente della\ndiscoteca __________.\nIn applicazione della pena il presidente della Pretura penale ha pertanto\ncondannato:\n- IM 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’150.- (corrispondente a 5 aliquote di fr. 230.-), alla multa di fr. 200.- (da sostituire in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di un giorno) nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- con motivazione scritta e di fr. 200.- senza motivazione scritta;\n- AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 700.- (corrispondente a 5 aliquote di fr. 140.-), alla multa di fr. 200.- (da sostituire in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di due giorni) nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- con motivazione scritta e di fr. 200.- senza motivazione scritta.\nIl pretore ha,\ninoltre, respinto la richiesta di riparazione del torto morale avanzata\ndall’accusatore privato ACPR 1. Per quanto riguarda, invece, le sue pretese di\nrisarcimento per le spese di patrocinio, il pretore lo ha rinviato al\ncompetente foro civile.\nE. I fatti posti alla base della decisione del primo giudice sono,\nin sintesi, i seguenti:\na. Ad inizio 2002, a seguito di alcuni furti perpetrati nei locali\ndella discoteca __________, i contitolari della stessa IM 1 e AP 1 decisero -\ncon l’avvallo di un’ispettrice della polizia cantonale - di installare un\nsistema di videosorveglianza nell’ufficio in cui era custodita la cassaforte\n(denominato ufficio __________) allo scopo di identificare gli autori dei reati\ne prevenire ulteriori furti.\nIl sistema di videosorveglianza era costituito da una telecamera celata dietro\nun poster raffigurante una motocicletta che era collegata ad un registratore\nVHS che si azionava con l’accensione della luce del locale.\nb. Nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2002 l’allora direttore\nartistico della discoteca, V., veniva ripreso dal sistema di videosorveglianza\nintento a sottrarre denaro dalla cassaforte.\nc. Dopo l’arresto di V., avendo lo stesso ammesso unicamente il furto\nper il quale era stato filmato, IM 1 e AP 1, nella speranza di cogliere con le\nmani nel sacco eventuali altri ladri, decisero, sempre con l’avvallo della\npolizia (cfr. sentenza impugnata, consid. 7 pag. 18 in alto) di mantenere in funzione l’impianto di videosorveglianza.\nd. Dopo alcuni mesi durante i quali nessun furto si era più\nverificato negli spazi del __________, in data 21 novembre 2002, il direttore\ndella struttura ACPR 1 veniva ripreso all’interno dell’ufficio __________ in\natteggiamenti affettuosi con P., una dipendente della discoteca.\nLa cassetta VHS contenente queste riprese, scoperte casualmente dai due\nimputati ad inizio 2003, è stata da loro depositata nella cassaforte del locale\n__________ e lì conservata fino al suo sequestro avvenuto il 10 marzo 2004.\nF. In data 4 marzo 2011 AP 1 e IM 1 hanno\npresentato annuncio di appello che hanno confermato, il 31 marzo 2011, con le\nrispettive dichiarazioni scritte d’appello. Gli appellanti postulano\nl’annullamento della sentenza emanata dal primo giudice e il loro contestuale\nproscioglimento dal reato di violazione della sfera segreta o privata mediante\napparecchi di presa di immagini per i fatti descritti al pto. 1.2 del decreto\nd’accusa. Gli appellanti contestano, inoltre, la decisione del primo giudice di\nporre a loro carico spese giudiziarie differenziate a dipendenza del fatto se\nsia o meno domandata la motivazione scritta della sentenza e chiedono che le\nstesse siano, in ogni caso, poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.\nG. Visto il consenso delle parti alla"}