–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e in una multa di fr. 200.–. Visto l'esito dell'appello, il pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie sancite dalla pretura penale deve essere confermato, nella sua integralità, a carico di AP 1. 7. Tasse e spese della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP). Per questi motivi, previo esame del fatto e del diritto, visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 391, 408 e 409 CPP, 123 cifra 1 cpv. 2, 48a CP e la LTG sulle spese, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza, AP 1: 1.1. è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv.