Sono dunque date le condizioni per riconoscere – diversamente da quanto fatto dal primo giudice – che il caso in esame rientra nei casi poco gravi a norma dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP. Nella commisurazione della pena si deve però tener conto del fatto che i pugni inferti in pieno volto, nella regione dell'occhio, della bocca e della tempia lasciano trasparire che AP 1, dal profilo dell'intenzione, ha preso in considerazione anche di causare ferite più gravi di quelle che di fatto sono state subite da IMPU. Di conseguenza, diversamente da quanto chiesto dall'appellante, la condanna non può essere limitata ad una multa.