1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. Diversamente dal ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale – rimedio di mero diritto, con possibilità di censurare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPPti) – la Corte di appello può ora esaminare per esteso (“plein pouvoir d'examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare (lett.