a cifra 3 CP. L'accusatore privato IMPU ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e la reiezione dell'appello. Considerando in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l'art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni emanate dopo l'entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 1° febbraio 2011 del giudice della pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l'appello. 2.