–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 400.–, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.– e delle spese giudiziarie di fr. 270.–” (inc. 10.2009.433). AP 1 ha aggiunto di ritenere che “le lesioni riportate da IMPU non raggiungano infatti una gravità tale da rendere necessaria l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 CP” e che “detto reato deve invece essere derubricato in quello di vie di fatto ex art. 126 CP”. Ha pure sostenuto che le vie di fatto hanno “costituito una reazione immediata a delle ingiurie per le quali IMPU è stato debitamente condannato” e chiesto di essere “mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv.