{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-24_2011-06-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108550&nX40_KEY=4921816&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d6700746021fb4e8f3b70f67977e46f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.06.2011 17.2011.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.06.2011 17.2011.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.06.2011 17.2011.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinzione tra lesioni semplici e vie di fatto. 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Caso di lesioni semplici poco gravi ai sensi dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP\n\n\nIl fatto che la sofferenza patita abbia ecceduto i limiti delle vie di fatto, trova tuttavia conferma anche nella circostanza – riferita dal teste RC (deposizione 11.12.2008, pag. 2 verso il mezzo, confermata l'1.2.2011 al dibattimento di prima sede) – secondo cui, subito dopo aver ricevuto i colpi da AP 1, IMPU “non stava bene” e dal persistere di “dolori C5-C6”, “cefalea e giramenti di testa” accertati dal medico circa due ore e mezza dopo i fatti [rapporto/segnalazione doc. 1 annesso alla querela 29.9. 2008].\nIn ragione di quanto sopra, la decisione del giudice della pretura penale, non viola il diritto federale nella misura in cui ha ritenuto a carico di AP 1, il reato di lesioni semplici ad esclusione delle vie di fatto.\nNon sussistendo il reato di vie di fatto, la richiesta dell'appellante di essere mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP risulta priva d'oggetto.\n6.3 L'appellante ha sostenuto, in via subordinata, che la fattispecie in esame rientra nei casi poco gravi a norma dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP e ha chiesto di essere, se del caso, condannato soltanto ad una multa nella misura minima possibile.\nPer determinare se si tratta di un caso di lesioni semplici ai sensi dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, bisogna considerare le circostanze dell'atto nel loro insieme e non solo le lesioni oggettivamente subite (DTF 127 IV 59 consid. 2a/bb). Dal profilo oggettivo, vi è stato certo un dolore patito da IMPU per i colpi inferti da AP 1, sicuramente ancora presente due ore e mezza dopo i fatti, che ha reso necessarie cure mediche a seguito soprattutto di un lieve trauma cranico: il Dr. __________, la sera del 9 luglio 2008, aveva consegnato a IMPU il foglio di informazioni sui traumi cranici, prescrivendo al paziente una terapia di Sirdalud (2 mg 0-0-1) e Dafalgan (1 gr 1-1-1-1) e “un controllo clinico presso il medico curante in caso di persistenza di dolori tra circa 7 giorni”. Quanto asserito al dibattimento di seconda sede da IMPU in merito al persistere di giramenti di testa per diverse settimane e alla necessità di rivolgersi al Dr. __________, suo medico curante, che gli avrebbe anche lui prescritto dei medicamenti, non è, invece, stato avallato dalla presentazione di un certificato medico. D'altro canto, si deve poi dar atto che le lesioni semplici sono conseguenti alla reazione di AP 1 alle ingiurie e alle minacce – comunque palesemente non sufficienti ad applicare l'attenuante dell'art. 48a cifra 3 CP – proferite alcuni minuti prima, per le quali IMPU è pure stato condannato. Sono dunque date le condizioni per riconoscere – diversamente da quanto fatto dal primo giudice – che il caso in esame rientra nei casi poco gravi a norma dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP. Nella commisurazione della pena si deve però tener conto del fatto che i pugni inferti in pieno volto, nella regione dell'occhio, della bocca e della tempia lasciano trasparire che AP 1, dal profilo dell'intenzione, ha preso in considerazione anche di causare ferite più gravi di quelle che di fatto sono state subite da IMPU. Di conseguenza, diversamente da quanto chiesto dall'appellante, la condanna non può essere limitata ad una multa.\nIn parziale accoglimento dell'appello si giustifica, pertanto, di qualificare le lesioni semplici subìte da IMPU quale caso poco grave (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP) e di ridurre la pena comminata dal primo giudice a AP 1, fissandola in una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 200.– ciascuna, per un totale di fr. 3'000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e in una multa di fr. 200.–.\nVisto l'esito dell'appello, il pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie sancite dalla pretura penale deve essere confermato, nella sua integralità, a carico di AP 1.\n7. Tasse e spese della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP).\nPer questi motivi,\nprevio esame del fatto e del diritto,\nvisti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 391, 408 e 409 CPP, 123 cifra 1 cpv. 2, 48a CP e la LTG sulle spese,\npronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza, AP 1:\n1.1. è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 1 del decreto d'accusa n. 2944/2009 del 6 luglio 2009.\n1.2. Pertanto, AP 1 è condannato:\n1.2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 200.– (duecento), per un totale di fr. 3'000.– (tremila); l'esecuzione della condanna è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;\n1.2.2. alla multa di fr. 200.– (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);\n1.2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.– e delle spese giudiziarie di fr. 270.– per il procedimento di primo grado.\n2. Si dà atto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi della sentenza 1° febbraio 2011 riguardanti l'assoluzione di AP 1 dalle imputazioni di minaccia e ingiuria e quelli riguardanti IMPU sono passati in giudicato.\n3. Gli oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 800.–\nb) spese complessive fr. 100.–\nfr. 900.–\nsono posti a carico dell'appellante nella misura dei 2/3 e per il rimanente a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.\n4. Intimazione a:\n5. Comunicazione a:\n|\n|\nP_GLOSS_TERZI |\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente Il segretario\nRimedi giuridici"}