{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-24_2011-06-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108550&nX40_KEY=4921816&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d6700746021fb4e8f3b70f67977e46f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.06.2011 17.2011.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.06.2011 17.2011.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.06.2011 17.2011.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinzione tra lesioni semplici e vie di fatto. 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L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni, la rasatura totale e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).\nLe vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se non ha causato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).\nLa distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni. Una scalfittura del naso con contusione è stata, per esempio, qualificata quale vie di fatto (DTF 72 IV 21 consid. 1); analogamente un'ammaccatura al braccio e un dolore alla mascella senza contusione (DTF 107 IV 43 consid. d). Invece un pugno al viso inferto con violenza in grado di provocare importanti lividi, una frattura della mascella, dei denti e dell'osso nasale è stato qualificato quale lesioni semplici (DTF 74 IV 83); parimenti numerosi pugni e calci che hanno provocato sulla vittima dei segni vicino all'occhio e un'ammaccatura del labbro inferiore e sull'altra un'ammaccatura alla mascella inferiore (DTF 103 IV 70 consid. d), una contusione delle costole, delle escoriazioni all'avambraccio e alla mano (DTF 119 IV 25 consid. 2a pag. 26/27).\nNei casi limite, per stabilire se si tratti di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed., Zurigo 2008, pag. 46). Un forte pugno in faccia, che ha quali conseguenze dolori sotto gli occhi e sensazioni di vertigine, è considerato costitutivo di lesioni semplici (Roth/Berkmemeier, in BSK Strafrecht II, 2ª ed., Basilea 2007, n. 57 ad art. 123 CP). Ritenuto poi che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica – decisive per l'applicazione degli art. 123 e 126 CP – sono nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connesse; il Tribunale federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag. 27). Lesioni semplici situate al limite delle vie di fatto possono essere trattate in modo soddisfacente con l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, che permette al giudice di attenuare la pena nei casi poco gravi (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 123 CP; DTF 119 IV 27).\n6.2 Dagli atti risulta, senza ombra di dubbio, che IMPU, a seguito dei colpi ricevuti da AP 1, ha riportato:\n- un'escoriazione superficiale al gomito sinistro,\n- una piccola ferita superficiale al gomito destro,\n- una tumefazione alla zona temporale,\n- un arrossamento lievemente dolente alla regione orbitaria,\n- un piccolo ematoma al labbro inferiore e\n- un lieve trauma cranico.\nL'escoriazione al gomito sinistro e la piccola ferita al gomito destro, prese singolarmente, non costituiscono lesioni sufficienti per la qualifica di lesioni semplici ex art. 123 cifra 1 CP.\nAd esse si aggiungono tuttavia:\n- la “tumefazione di circa 1.5 x 1.5 cm” a carico della “regione temporale” (tempia) “sinistra”,\n- l'arrossamento lievemente “dolente” a livello “della regione orbitaria sinistra” (occhio sinistro) [cfr. fotografie, plico doc. 2 annesso alla querela 29.9.2008; rapporto medico dr. __________9.7.2008, doc. 1 annesso alla querela 29.9.2008]\nche potrebbero, già da sole, giustificare l'imputazione di lesioni semplici.\nOgni dubbio in relazione alla qualifica del reato è, in ogni caso, fugato dalla presenza anche di un “trauma cranico lieve con dolori C5-C6”, che ha reso necessaria per IMPU una “terapia” con somministrazione di “Sirdalud 2 mg 0-0-1” e “Dafalgan 1gr 1-1-1-1” per l'eliminazione dei dolori e la consegna “al paziente” del foglio informativo “sui trauma cranici” ritenuto come IMPU lamentasse, tra l'altro, “cefalea e giramenti di testa” (cfr. rapporto medico dr. __________ 9.7.2008, doc. 1 annesso alla querela 29.9.2008, pag. 1 verso il mezzo e pag. 2 verso l'alto).\nCerto, il certificato medico attesta che a seguito della colluttazione IMPU non ha avuto “perdita di coscienza”, “nausea”, “episodi di vomito”, “amnesie pericircostanziali” (cfr. rapporto medico dr. __________ 9.7.2008, doc. 1 annesso alla querela 29.9.2008, pag. 1 verso il mezzo)."}