{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-24_2011-06-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108550&nX40_KEY=4921816&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d6700746021fb4e8f3b70f67977e46f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.06.2011 17.2011.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 30.06.2011 17.2011.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.06.2011 17.2011.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinzione tra lesioni semplici e vie di fatto. 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Caso di lesioni semplici poco gravi ai sensi dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 30 giugno 2011/nh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item |\n|\nsegretario: |\nOrio Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sulla dichiarazione di appello del 29 marzo 2011 presentata da\n|\n|\nAP 1\n|\n|||\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 1° febbraio 2011 dalla Pretura penale |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nesaminati gli atti;\nsentite le parti al pubblico dibattimento tenutosi il 10 giugno 2011;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto d'accusa 6 luglio 2009 (n. 2944/2009) il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di:\n- lesioni semplici, per avere, a __________, il 9 luglio 2008, spintonandolo e colpendolo facendolo cadere, intenzionalmente causato un danno al corpo di IMPU come attestato da certificato medico e fotografie in atti,\n- ingiuria, per avere, nelle circostanze di cui sopra, apostrofandolo col termine “delinquente”, offeso l'onore di IMPU e\n- minaccia, per avere, sempre nelle medesime circostanze, gridandogli tra l'altro “non farti più vedere a casa mia o ti ammazzo”, incusso spavento e timore a IMPU.\nIl magistrato d'accusa ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di venticinque aliquote giornaliere di fr. 200.– cadauna per complessivi fr. 5'000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 400.– e al pagamento di tasse e spese, come pure il rinvio della parte civile al competente foro per le pretese di tale natura.\nCon decreto d'accusa di medesima data (n. 2943/2009) il procuratore pubblico ha pure riconosciuto IMPU autore colpevole di:\n- ingiuria, per avere, a __________, il 9 luglio 2008, apostrofandolo con il termine “figlio di puttana”, offeso l'onore di AP 1 e,\n- minaccia, per avere, nelle medesime circostanze, proferendo la frase “stai attento e ricordati che hai delle figlie giovani” rispettivamente “dammi i soldi o vedrai quello che ti succede, a te e alle tue figlie”, incusso spavento e timore a AP 1.\nIl magistrato d'accusa ha, pertanto, proposto la condanna di IMPU alla pena pecuniaria di quindici aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna per complessivi fr. 450.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.– e al pagamento di tasse e spese.\nB. Statuendo sulle opposizioni presentate dagli accusati rispettivamente il 7 luglio 2009 (IMPU) e il 13 luglio 2009 (AP 1), il giudice della pretura penale ha trattato congiuntamente i due procedimenti, inc. 10.2009.393 (con accusato IMPU e parte civile AP 1) e inc. 10.2009.433 (con accusato AP 1 e parte civile IMPU). Con sentenza 1° febbraio 2011, il primo giudice ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni semplici ex art. 123 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa, prosciogliendolo invece dalle accuse di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP) e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere di fr. 200.– cadauna, per un totale di fr. 5'000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 400.– e al pagamento di tasse e spese; ha inoltre dichiarato IMPU autore colpevole di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, per un totale di fr. 450.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.– e al pagamento di tasse e spese.\nC. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base della pronuncia del primo giudice, sono in sintesi i seguenti:\n1. IMPU è stato dipendente, in qualità di rappresentante, di __________ società attiva nella compera e vendita di articoli per la casa nonché di capi di abbigliamento e di cui AP 1 è stato amministratore unico fino all'inizio del corrente anno.\n2. La fine del rapporto di lavoro tra IMPU e __________, in particolare alcune pretese salariali del primo nei confronti della seconda, sono state oggetto di una causa civile, che si è protratta fino al Tribunale federale. Quest'ultima istanza, il 9 marzo 2009 ha confermato la sentenza 16 giugno 2008 della II Camera civile del Tribunale d'appello che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del pretore, che condannava __________ al versamento dell'importo di fr. 23'247.– a favore di IMPU.\n3. Il 9 luglio 2008, verso le ore 15.00, nei pressi dell'abitazione di AP 1, sita in __________, vicino al campo di calcio, tra AP 1 e IMPU è nato un alterco."}