A torto. I rischi di un licenziamento sono infatti rimediabili con l'espiazione in regime di semiprigionia, che RE 1 potrà chiedere con istanza motivata e documentata – segnatamente sul fatto di disporre di un'attività lucrativa regolare, con tasso d'occupazione minimo del 50% – al Giudice dell'applicazione della pena [art. 17 cpv. 1 Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure (REPM)]. 5. In ragione di quanto sopra esposto, la prognosi negativa formulata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi e la conseguente pena detentiva di 82 giorni da espiare, meritano conferma. Viste le particolarità del caso concreto, non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Per questi motivi,