Il comportamento di RE 1 denota pertanto l'assenza di volontà di espiare qualsiasi pena, quindi anche una pena pecuniaria (DTF 135 IV 121 consid. 3.3.3). Il patrocinatore del reclamante sostiene che “più persone” e “l'attuale compagna” di RE 1 gli avrebbero “confermato” il radicale cambiamento del modo di vivere del patrocinato. Il reclamo non fa tuttavia menzione del nominativo delle predette persone, limitandosi a rinviare – a comprova della pretesa astensione totale “dal consumare bevande alcoliche” – ad una generica necessità di “assoluta astinenza da consumo di alcool” che gli sarebbe imposta dal datore di lavoro (reclamo, pag. 3-4).