3 CP pone la pena detentiva in secondo ordine rispetto alla pena pecuniaria – ha rilevato che “RE 1 era già stato condannato ad un lavoro di pubblica utilità proprio perché una pena pecuniaria non era ipotizzabile”. Dagli atti trasmessi a questa Corte dall'Ufficio incassi e pene alternative (già SEPEM) e dal Giudice della Pretura penale, emerge che la pena di 360 giorni di lavoro di pubblica utilità era stata stabilita dal Giudice della Pretura penale su richiesta dell'accusato medesimo, che lamentava “una situazione finanziaria non indifferente” (cfr. lettera RE 1 10 ottobre 2007 alla SEPEM).