L'art. 39 cpv. 1 CP offre al giudice l'alternativa di commutare il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva. Da ciò si può dedurre che il legislatore non ha voluto escludere a priori la commutazione diretta in una pena detentiva. Questo tipo di commutazione presuppone tuttavia un pronostico negativo sulle possibilità di esecuzione di una pena pecuniaria; la formulazione di tale pronostico dovendo essere fatta in modo autonomo senza necessariamente ricorrere agli stessi criteri che disciplinano l'applicazione dell'art. 35 cpv. 3 o dell'art. 41 cpv. 1 CP, il giudice disponendo inoltre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 135 IV 121 consid.