, ad art. 365 n. 12). 2. La fattispecie in esame ha per oggetto la conversione del lavoro di pubblica utilità – stabilita dal Giudice della Pretura penale, quindi una decisione non contemplata dall'art. 363 cpv. 2 CPP (fed) – in una pena pecuniaria o in una pena detentiva (art. 39 cpv. 1 CP); rientra pertanto tra le decisioni di competenza del Giudice delle misure coercitive giusta l’art. 10 cpv. 1 lett. b LEPM e come tale può essere oggetto di reclamo alla CARP (art. 12 cpv. 1 lett. a LEPM). Ne discende la competenza, in concreto, di questa Corte. 3. L'art. 39 cpv.