Sono invece impugnabili mediante appello, conformemente all’art. 399 cpv. 4 lett. g CPP (fed), le decisioni successive che sono emanate in occasione di una nuova condanna del giudice di prima istanza, anche se l’appello riguarda solo la decisione successiva e non l’ulteriore condanna oggetto del giudizio (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 pag. 989, pag. 1202; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n. 1395; Heer, Basler Kommentar StPO, ad art. 365 n. 6; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 365 n. 3; Perrin, op. cit., ad art. 365 n. 12). 2.