Il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e segg. CPP (fed) contro le decisioni del Giudice dell’applicazione della pena alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell’articolo 10 lett. a, b e k (cpv. 1, lett. a) oppure alla Corte dei reclami penali nei casi dell’articolo 10 lett. c-j (cpv. 1, lett. b); le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni (cpv. 2). Le decisioni di competenza del pubblico ministero o dell’autorità penale delle contravvenzioni ex art. 363 cpv.