2 CPP (fed) prevede invece che il pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni, che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale, emanano anche le decisioni successive. In questi casi la competenza è riservata esclusivamente a tale autorità e non vi è spazio per una differente disciplina cantonale. L’art. 12 LEPM prevede dei mezzi di ricorso differenziati a dipendenza del tipo di decisione prese dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. Il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e segg.