1 CP) [art. 10 lett. b LEPM] e di esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione [art. 10 lett. k LEPM]. L’art. 363 cpv. 2 CPP (fed) prevede invece che il pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni, che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale, emanano anche le decisioni successive.