Gli articoli 363-365 CPP (fed) disciplinano la procedura in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive. Si tratta dei casi in cui il diritto penale prevede, soprattutto nell’ambito dell’esecuzione delle pene, l’obbligo per il giudice di completare posteriormente la sua sentenza oppure la possibilità di modificarla (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 pag. 989, pag. 1200). Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP (fed), il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorità giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti.